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A CHI LEGGE
Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte
compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in
Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed
involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti,
formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte
dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta
quanto comune al dì d'oggi che una opinione di Carpzovio,
un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda
compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui con
sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le
vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo
de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro
per quella parte che risguarda il sistema criminale, e i disordini
di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità
con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente.
Quella ingenua indagazione della verità, quella
indipendenza delle opinioni volgari con cui è scritta
quest'opera è un effetto del dolce e illuminato governo
sotto cui vive l'autore. I grandi monarchi, i benefattori della
umanità che ci reggono, amano le verità esposte
dall'oscuro filosofo con un non fanatico vigore, detestato
solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto
dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben n'esamina tutte
le circostanze sono la satira e il rimprovero delle passate età,
non già di questo secolo e de' suoi legislatori.
Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal
ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest'opera, scopo
che ben lontano di diminuire la legittima autorità,
servirebbe ad accrescerla se più che la forza può
negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la
giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche
pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi
obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti
agl'illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni
adito agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna
invidia.
Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e
politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge
naturale, le convenzioni fattizie della società. Non vi è
paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei
fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla
felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti
dell'ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime;
anzi siccome quelle, benché divine ed immutabili, furono
per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle arbitrarie
nozioni di vizio e di virtù in mille modi nelle depravate
menti loro alterate, cosí sembra necessario di esaminare
separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasca
dalle pure convenzioni umane, o espresse, o supposte per la
necessità ed utilità comune, idea in cui ogni setta
ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà
sempre lodevole intrappresa quella che sforza anche i più
pervicaci ed increduli a conformarsi ai principii che spingon gli
uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte
classi di virtù e di vizio, religiosa, naturale e politica.
Queste tre classi non devono mai essere in contradizione fra di
loro, ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano
dall'una risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la
rivelazione lo esige la legge naturale, né tutto ciò
che esige questa lo esige la pura legge sociale: ma egli è
importantissimo di separare ciò che risulta da questa
convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli
uomini, perché tale è il limite di quella forza che
può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo senza una
speciale missione dell'Essere supremo. Dunque l'idea della virtù
politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della
virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta se
l'imbecillità o le passioni degli uomini non la
oscurassero; quella della virtù religiosa è sempre
una costante, perché rivelata immediatamente da Dio e da
lui conservata.
Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di
convenzioni sociali e delle conseguenze di esse principii contrari
o alla legge naturale o alla rivelazione; perché non parla
di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra
prima dello stato di società, lo prendesse nel senso
hobbesiano, cioè di nessun dovere e di nessuna obbligazione
anteriore, in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione
della natura umana e dalla mancanza di una sanzione espressa.
Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore, che
considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima
del patto istesso.
La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza
loro immutabili e costanti, perché la relazione fra due
medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia
umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l'azione
e lo stato vario della società, può variare a misura
che diventa necessaria o utile alla società quell'azione,
né ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e
mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sí tosto
che questi principii essenzialmente distinti vengano confusi, non
v'è più speranza di ragionar bene nelle materie
pubbliche. Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e
dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o
bontà dell'atto; lo stabilire i rapporti del giusto e
dell'ingiusto politico, cioè dell'utile o del danno della
società, spetta al pubblicista; né un oggetto può
mai pregiudicare all'altro, poiché ognun vede quanto la
virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù
emanata da Dio.
Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non
cominci dunque dal supporre in me principii distruttori o della
virtù o della religione, mentre ho dimostrato tali non
essere i miei principii, e in vece di farmi incredulo o sedizioso
procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; non
tremi ad ogni proposizione che sostenga gl'interessi dell'umanità;
mi convinca o della inutilità o del danno politico che
nascer ne potrebbe dai miei principii, mi faccia vedere il
vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio
della mia religione e della sommissione al mio sovrano colla
risposta alle Note ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori
scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà
con quella decenza che si conviene a uomini onesti e con quei lumi
che mi dispensino dal provare i primi principii, di qualunque
carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che
cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verità.

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INTRODUZIONE
Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più
importanti regolamenti alla giornaliera prudenza o alla
discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi
alle più provide leggi che per natura rendono universali i
vantaggi e resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi
in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della
felicità e dall'altra tutta la debolezza e la miseria.
Perciò se non dopo esser passati framezzo mille errori
nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà,
dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all'estremo, non
s'inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a
riconoscere le più palpabili verità, le quali
appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari,
non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le
impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per
esame.
Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o
dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più
che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una
fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da
un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto
concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le
considerasse in questo punto di vista: la massima felicità
divisa nel maggior numero. Felici sono quelle pochissime
nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni
e vicissitudini umane facesse succedere all'estremità de'
mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi
intermedi con buone leggi; e merita la gratitudine degli uomini
quel filosofo ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo
gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente
infruttuosi delle utili verità.
Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i
sudditi, e fralle diverse nazioni; il commercio si è
animato all'aspetto delle verità filosofiche rese comuni
colla stampa, e si è accesa fralle nazioni una tacita
guerra d'industria la più umana e la più degna di
uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di
questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la
crudeltà delle pene e l'irregolarità delle procedure
criminali, parte di legislazione cosí principale e cosí
trascurata in quasi tutta l'Europa, pochissimi, rimontando ai
principii generali, annientarono gli errori accumulati di più
secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verità
conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che
ha dato fin ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda
atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla
crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari tormenti con
prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non
provati o chimerici, la squallidezza e gli orrori d'una prigione,
aumentati dal più crudele carnefice dei miseri,
l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati che
guidano le opinioni delle menti umane.
L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su
di questa materia. L'indivisibile verità mi ha forzato a
seguire le tracce luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini
pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai
suoi. Me fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i segreti
ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se
potrò inspirare quel dolce fremito con cui le anime
sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità!

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CAP 1: ORIGINE
DELLE PENE
Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed
isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un
continuo stato di guerra e di godere una libertà resa
inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una
parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità.
La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al
bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed
il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di
quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava
difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in
particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non
solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri.
Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il
dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos
le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le
pene stabilite contro agl'infrattori delle leggi. Dico sensibili
motivi, perché la sperienza ha fatto vedere che la
moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si
allontana da quel principio universale di dissoluzione, che
nell'universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che
immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano
alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle
passioni parziali che si oppongono al bene universale: né
l'eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le più
sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le
passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

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CAP 2: DIRITTO
DI PUNIRE
Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice
il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può
rendere più generale cosí: ogni atto di autorità
di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è
tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto
del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di
difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni
particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più
sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà
che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e
in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del
sovrano di punire i delitti, poiché non è da
sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella
non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque
legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza
contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza
benché minima, se sia continuamente applicata, vince
qualunque violento moto comunicato ad un corpo.
Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria
libertà in vista del ben pubblico; questa chimera non
esiste che ne' romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi
vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni
uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.
La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma
di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura
offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più
s'incrocicchiavano tra di loro, riuní i primi selvaggi. Le
prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle
prime, e cosí lo stato di guerra trasportossi
dall'individuo alle nazioni.
Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere
parte della propria libertà: egli è adunque certo
che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la
minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli
altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni
possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è
abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto.
Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla
parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione
della seconda, cioè la modificazione più utile al
maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il
vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che
senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilità;
tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare
questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di
non attaccare a questa parola giustizia l'idea di qualche cosa di
reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è
una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che
influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno
intendo quell'altra sorta di giustizia che è emanata da Dio
e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della
vita avvenire.

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CAP 3: CONSEGUENZE
La prima conseguenza di questi principii è che le sole
leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'autorità
non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta
tutta la società unita per un contratto sociale; nessun
magistrato (che è parte di società) può con
giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società
medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite
fissato dalle leggi è la pena giusta più un'altra
pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque
pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita
ad un delinquente cittadino.
La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare
è legato alla società, questa è parimente
legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua
natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal
trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più
grande e il più miserabile fra gli uomini, non altro
significa se non che è interesse di tutti che i patti utili
al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo,
comincia ad autorizzare l'anarchia. Il sovrano, che rappresenta la
società medesima, non può formare che leggi generali
che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno
abbia violato il contratto sociale, poiché allora la
nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal
sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra
dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un
terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità
di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e
consistano in mere assersioni o negative di fatti particolari. La
terza conseguenza è che quando si provasse che l'atrocità
delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al
fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche
in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù
benefiche che sono l'effetto d'una ragione illuminata che
preferisce il comandare ad uomini felici più che a una
greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua
circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla
giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo.

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CAP 4: INTERPETRAZIONE
DELLE LEGGI
Quarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d'interpetrare le
leggi penali può risedere presso i giudici criminali per la
stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno
ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione
domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la
cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o
dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario
dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono
non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perché
legava volontà non esistenti, iniquo, perché
riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di
mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le
volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano,
come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento
degl'interessi particolari. Quest'è la fisica e reale
autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo
interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario
delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui
ufficio è solo l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no
un'azione contraria alle leggi?
In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo
perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore
l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà
o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche
soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.
Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma
comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è
un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità,
che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da
un piccol disordine presente che dalle funeste ma rimote
conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una
nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le
nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più
sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad
esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista,
ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito
della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva
logica di un giudice, di una facile o malsana digestione,
dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di
chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte
quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto
nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte di un
cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi
tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi
raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che
prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta
quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi
veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti
diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante
e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle
interpetrazioni.
Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera
di una legge penale non è da mettersi in confronto coi
disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo
inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle
parole della legge, che sono la cagione dell'incertezza, ma
impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le
arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi,
che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra
incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle
conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto
e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del
cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un
affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono
soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli
quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa
soffrire, più fatali che quelle di un solo, perché
il dispotismo di molti non è correggibile che dal
dispotismo di un solo e la crudeltà di un dispotico è
proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Cosí
acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è
giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno
in società, che è utile perché gli mette nel
caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto.
Egli è vero altresí che acquisteranno uno spirito
d'indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e
ricalcitrante a' supremi magistrati, bensí a quelli che
hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza
di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi
principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di
trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia che hanno
ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di
tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

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CAP 5: OSCURITA`
DELLE LEGGI
Se l'interpetrazione delle leggi è un male, egli è
evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco
necessariamente l'interpetrazione, e lo sarà grandissimo se
le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo
ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se
stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi
membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un
quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini,
riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della
colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero
di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice
delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché
non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino
l'eloquenza delle passioni.
Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è che senza
la scrittura una società non prenderà mai una forma
fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non
delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà
generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi
privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la
probabilità e la certezza delle tradizioni umane si
sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non
esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno
le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?
Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il
pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e
quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e
d'intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze
apparentemente disprezzate e realmente temute dai seguaci di lui.
Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa
l'atrocità de' delitti che facevano gemere gli antichi
nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi
conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà
vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più
dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la
tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli
effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità e
buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile
superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue
umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re, gli occulti
tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe,
i ministri della verità evangelica lordando di sangue le
mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono
l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

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CAP 6: PROPORZIONE
FRA I DELITTI E LE PENE
Non solamente è interesse comune che non si commettano
delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che
arrecano alla società. Dunque più forti debbono
essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a
misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte
che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione
fra i delitti e le pene.
è impossibile di prevenire tutti i disordini
nell'universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono
in ragione composta della popolazione e dell'incrocicchiamento
degl'interessi particolari che non è possibile dirigere
geometricamente alla pubblica utilità. All'esattezza
matematica bisogna sostituire nell'aritmetica politica il calcolo
delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle storie e si
vedranno crescere i disordini coi confini degl'imperi, e, scemando
nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso
i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai
disordini medesimi: perciò la necessità di aggravare
le pene si va per questo motivo sempre più aumentando.
Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al
nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli
che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa
serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si
offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne
impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa
impellente, che è la sensibilità medesima
inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile
architetto di cui l'officio è di opporsi alle direzioni
rovinose della gravità e di far conspirare quelle che
contribuiscono alla forza dell'edificio.
Data la necessità della riunione degli uomini, dati i
patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima
degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali
il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente
la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile
fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese
tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e
tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo dal più
sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile
alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi
dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse
dalla più forte alla più debole: ma basterà
al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar
l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene
dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene
e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di
tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di
malizia delle diverse nazioni.
Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti
non può essere chiamata delitto, o punita come tale,
se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel cosí
chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle
nazioni una morale che contradice alla legislazione; più
attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una
moltitudine di leggi che espongono il più saggio alle pene
più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi
di vizio e di virtù, e però nata
l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il
sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con
occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà
quasi sempre i nomi di vizio e di virtù, di
buon cittadino o di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei
secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle
circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi
all'interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori
che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà
bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale
dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo e
dell'entusiasmo, indebolite e rose, dirò cosí, dal
tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equilibrio,
diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo strumento
utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le
oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono perché
si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi
alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne che sono bene
spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale
geografia.
Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili,
se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più
sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore
il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne
nascerà quella tanto meno osservata contradizione, quanto
più comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto
nascere. Se una pena uguale è destinata a due delitti che
disugualmente offendono la società, gli uomini non
troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior
delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.

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CAP 7: ERRORI
NELLA MISURA DELLE PENE
Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che
l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla
nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura
dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla
impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione
della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo,
colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle
circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice
particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni
delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno
il maggior male alla società; e alcune altre volte colla
più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.
Altri misurano i delitti più dalla dignità della
persona offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico.
Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza
all'Essere degli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi
che l'assassinio d'un monarca, la superiorità della natura
essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa.
Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato
entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione
risalterà agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri
rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono
rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere
dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl'interessi l'idea
della utilità comune, che è la base della
giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un
Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sé
solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo
tempo, perché egli solo può esserlo senza
inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla
sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà
supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare
l'Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli
oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra
tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato
dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri
finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da
questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono
in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare
quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in
contradizione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche
esserlo col punire.

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CAP 8: DIVISIONE
DEI DELITTI
Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè
il danno della società. Questa è una di
quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno
né di quadranti, né di telescopi per essere
scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto,
pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con
decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini
d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le
passioni vestite d'autorità e di potere hanno, la maggior
parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per
violente impressioni sulla timida credulità degli uomini,
dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima
filosofia delle nascenti società ed a cui la luce di questo
secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però
che può essere somministrata da un esame geometrico, da
mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci
condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorte
di delitti e la maniera di punirgli, se la variabile natura di
essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi non ci
obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà
indicare i principii più generali e gli errori più
funesti e comuni per disingannare sí quelli che per un mal
inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l'anarchia,
come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale
regolarità.
Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o
chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un
cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore; alcuni altri sono
azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato
dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico. I
primi, che sono i massimi delitti, perché più
dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola
tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più
chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima
pena, a' delitti di differente natura, e rendere cosí gli
uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni
delitto, benché privato, offende la società, ma ogni
delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali,
come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e
sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura,
dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa
interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della
schiavitù, può confondere ciò che dall'eterna
verità fu con immutabili rapporti distinto.
Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di
ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni
legittima associazione, non può non assegnarsi alla
violazione del dritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino
alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.
L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare
tutto ciò che non è contrario alle leggi senza
temerne altro inconveniente che quello che può nascere
dall'azione medesima, questo è il dogma politico che
dovrebb'essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla
incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di
cui non vi può essere legittima società, giusta
ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione
universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere
sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma
le libere anime e vigorose e le menti rischiaratrici, rende gli
uomini virtuosi, ma di quella virtù che sa resistere al
timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può
soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque
contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno de'
maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli
assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei
grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una
maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le
idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto
del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in
chi lo soffre.

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CAP 9: DELL'ONORE
V'è una contradizione rimarcabile fralle leggi civili,
gelose custodi più d'ogni altra cosa del corpo e dei beni
di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi onore,
che vi preferisce l'opinione. Questa parola onore è
una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti
ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera
condizione delle menti umane che le lontanissime e meno importanti
idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno con più
distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime
nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti
delle passioni le sospingono e l'ignoranza guidata le riceve e le
trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso se si consideri
che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, cosí
la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si
rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne
confondano le linee di separazione necessarie allo spirito
geometrico che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità.
E scemerà del tutto la maraviglia nell'indifferente
indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per
avventura bisogno di tanto apparato di morale, né di tanti
legami per render gli uomini felici e sicuri.
Quest'onore dunque è una di quelle idee complesse
che sono un aggregato non solo d'idee semplici, ma d'idee
parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora
ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le
compongono; né conservano che alcune poche idee comuni,
come più quantità complesse algebraiche ammettono un
comune divisore. Per trovar questo comune divisore nelle varie
idee che gli uomini si formano dell'onore è
necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione
delle società. Le prime leggi e i primi magistrati nacquero
dalla necessità di riparare ai disordini del fisico
dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della
società, e questo fine primario si è sempre
conservato, realmente o in apparenza, alla testa di tutti i
codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli uomini e il
progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita
serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri,
sempre superiori alla providenza delle leggi ed inferiori
all'attuale potere di ciascuno. Da quest'epoca cominciò il
dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli
altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi
non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella
che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito
l'apparenza della virtù al di sopra della virtù
stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perché
vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini
divennero non solo utili, ma necessari, per non cadere al disotto
del comune livello. Quindi se l'ambizioso gli conquista come
utili, se il vano va mendicandoli come testimoni del proprio
merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessari.
Quest'onore è una condizione che moltissimi uomini
mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della
società, non poté esser messo nel comune deposito,
anzi è un instantaneo ritorno nello stato naturale e una
sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che
in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.
Quindi e nell'estrema libertà politica e nella estrema
dipendenza spariscono le idee dell'onore, o si confondono
perfettamente con altre: perché nella prima il dispotismo
delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi; nella
seconda, perché il dispotismo degli uomini, annullando
l'esistenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea
personalità. L'onore è dunque uno dei principii
fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito,
e in esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un
momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone
dell'antica uguaglianza.

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CAP 10: DEI
DUELLI
Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i
duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'anarchia
delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichità, forse
perché gli antichi non si radunavano sospettosamente armati
nei tempii, nei teatri e cogli amici; forse perché il
duello era uno spettacolo ordinario e comune che i gladiatori
schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi
sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati
combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta
un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo
fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che
la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l'uomo
d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente
solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a
divenire il bersaglio degl'insulti e dell'infamia, che colla
ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual
motivo il minuto popolo non duella per lo più come i
grandi? Non solo perché è disarmato, ma perché
la necessità degli altrui suffragi è meno comune
nella plebe che in coloro che, essendo più elevati, si
guardano con maggior sospetto e gelosia.
Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno
scritto, cioè che il miglior metodo di prevenire questo
delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato
occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è
stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non
assicurano, cioè l'opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi
concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini.

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CAP 11: DELLA
TRANQUILLITÀ PUBBLICA
Finalmente, tra i delitti della terza specie sono
particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità
e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle
pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio de'
cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili
passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla
frequenza degli uditori e più dall'oscuro e misterioso
entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non
opera sopra una gran massa d'uomini.
La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite
ne' differenti quartieri della città, i semplici e morali
discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra
tranquillità dei tempii protetti dall'autorità
pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl'interessi privati e
pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti o dove
risieda la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci
per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni.
Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato,
che i francesi chiamano della police; ma se questo
magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un
codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una
porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della
libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a
quest'assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia
reo o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati
arbitrari, sono necessari in qualche governo, ciò nasce
dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di
governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha
sacrificate più vittime all'oscura tirannia che non la
pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più
che non gli avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare
sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo può
risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco
delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.
Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte
è ella una pena veramente utile e necessaria
per la sicurezza e pel buon ordine della società? La
tortura e i tormenti sono eglino giusti, e ottengon eglino
il fine che si propongono le leggi? Qual è la
miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono
elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno esse
su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con
quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la
seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non posson resistere. Se
io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo
all'Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre
nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi
stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini e
dell'invincibile verità contribuissi a strappare dagli
spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata
della tirannia o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni
e le lagrime anche d'un solo innocente nei trasporti della gioia
mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.

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CAP 12: FINE
DELLE PENE
Dalla semplice considerazione delle verità fin qui
esposte egli è evidente che il fine delle pene non è
di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di
disfare un delitto già commesso. Può egli in un
corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il
tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli
albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e
del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice
richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già
consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo
dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal
farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve
esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una
impressione più efficace e più durevole sugli animi
degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

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CAP 13: DEI
TESTIMONI
Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione
il determinare esattamente la credibilità dei testimoni e
le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia
una certa connessione nelle proprie idee e le di cui sensazioni
sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere
testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è
che l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero, onde appare
frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile
l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei
condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami quando non
abbiano alcun interesse di mentire. La credibilità dunque
deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle
strette relazioni che passano tra lui e il reo. Più d'un
testimonio è necessario, perché fintanto che uno
asserisce e l'altro nega niente v'è di certo e prevale il
diritto che ciascuno ha d'essere creduto innocente. La credibilità
di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto più
cresce l'atrocità di un delitto o l'inverisimiglianza delle
circostanze; tali sono per esempio la magia e le azioni
gratuitamente crudeli. Egli è più probabile che più
uomini mentiscano nella prima accusa, perché è più
facile che si combini in più uomini o l'illusione
dell'ignoranza o l'odio persecutore di quello che un uomo eserciti
una potestà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni
essere creato. Parimente nella seconda, perché l'uomo non è
crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del
timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento
superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al
risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la
credibilità di un testimonio può essere alcuna volta
sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società privata di
cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse
dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui
passioni.
Finalmente è quasi nulla la credibilità del
testimonio quando si faccia delle parole un delitto, poiché
il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che
siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse
parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo che è
quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furon dette. Di
più, le azioni violenti e fuori dell'uso ordinario, quali
sono i veri delitti, lascian traccia di sé nella
moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma
le parole non rimangono che nella memoria per lo più
infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque
di gran lunga più facile una calunnia sulle parole che
sulle azioni di un uomo, poiché di queste, quanto maggior
numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi
si somministrano al reo per giustificarsi.

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CAP 14: INDIZI,
E FORME DI GIUDIZI
Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la
certezza di un fatto, per esempio la forza degl'indizi di un
reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una
dall'altra, cioè quando gl'indizi non si provano che tra di
loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la
probabilità del fatto, perché i casi che farebbero
mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. Quando
le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il
numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità
del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel
valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono
indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si
provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si
adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto,
perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra.
Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per
meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso
per chi considera che rigorosamente la certezza morale non è
che una probabilità, ma probabilità tale che è
chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi
acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla
necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la
certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque
quella che determina ogni uomo nelle operazioni più
importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato
in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono
la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette
quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è
sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie
quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per
ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non
sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è
impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle
quali può il reo giustificarsi e non lo faccia a dovere
divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è
più facile il sentirla che l'esattamente definirla. Perciò
io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice
principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perché in
questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per
sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi
siano chiare e precise l'officio di un giudice non consiste in
altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un
delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne
il risultato è necessario chiarezza e precisione, per
giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un
semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un
giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce ad un
sistema fattizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione
dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima
legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perché,
dove si tratta della libertà e della fortuna di un
cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la
disuguaglianza; e quella superiorità con cui l'uomo
fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore
guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma
quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i giudici
dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari
dell'offeso; cosí, essendo bilanciato ogni interesse
privato che modifica anche involontariamente le apparenze degli
oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è
ancora conforme alla giustizia che il reo escluder possa fino ad
un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò
concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi
che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e
pubbliche le prove del reato, perché l'opinione, che è
forse il solo cemento delle società, imponga un freno alla
forza ed alle passioni, perché il popolo dica noi non siamo
schiavi e siamo difesi, sentimento che inspira coraggio e che
equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri
interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele che
richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto, se fosse
necessario dir tutto.

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CAP 15: ACCUSE
SEGRETE
Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi
necessari per la debolezza della constituzione, sono le accuse
segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque
può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un
inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri
sentimenti, e, coll'uso di nascondergli altrui, arrivano
finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini
quando son giunti a questo segno: senza principii chiari ed
immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto
mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che gli
minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla
incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della
tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi
sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con
disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi
uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria o
del trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti magistrati che con
libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri
interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi l'amore e
le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai
palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa
speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli
stati?
Chi può difendersi dalla calunnia quand'ella è
armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto?
Qual sorta di governo è mai quella ove chi regge sospetta
in ogni suo suddito un nemico ed è costretto per il
pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?
Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene
segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della
forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per sé
la forza, e l'opinione più efficace di essa, teme d'ogni
cittadino? L'indennità dell'accusatore? Le leggi dunque non
lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi più forti
del sovrano! L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la
calunnia segreta e si punisce la pubblica! La natura del delitto?
Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si
chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza
segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese,
e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità
dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni
governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è
qualche volta la natura delle circostanze che può credersi
l'estrema rovina il togliere un male allora quando ei sia inerente
al sistema di una nazione; ma se avessi a dettar nuove leggi, in
qualche angolo abbandonato dell'universo, prima di autorizzare un
tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità
dinanzi agli occhi.
è già stato detto dal Signor di Montesquieu che
le pubbliche accuse sono più conformi alla repubblica, dove
il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini,
che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo
per la natura medesima del governo, dove è ottimo
stabilimento il destinare de' commissari, che in nome pubblico
accusino gl'infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e
repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che
toccherebbe all'accusato.

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CAP 16: DELLA
TORTURA
Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte
delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il
processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le
contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici,
o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione
d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser
reo, ma dei quali non è accusato.
Un uomo non può chiamarsi reo prima della
sentenza del giudice, né la società può
toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli
abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è
dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà
ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita
se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il
delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra
pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti,
perché inutile è la confessione del reo; se è
incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perché tale
è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono
provati. Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler
confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso
tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo
della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei
muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo
sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli
innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio
di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani,
barbari anch'essi per più d'un titolo, riserbavano ai soli
schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.
Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli
altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e
private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e
sugl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese
non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia
commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già
fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser
punito dalla società politica che quando influisce sugli
altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero che
sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per virtù,
rispettano le leggi che di quelli che le infrangono, il rischio di
tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto
è maggiore la probabilità che un uomo a dati uguali
le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.
Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione
dell'infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi
deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue
ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo
secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione,
purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. è
egli forse un crociuolo? E l'infamia è forse un corpo misto
impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa
ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una
nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre
idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest'uso
preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza
su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma
infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana
debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere,
debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l'infamia è
una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le
macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della
tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia?
Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si
esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non
dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza la
confessione dei peccati è parte essenziale del sagramento.
Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della
rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi
d'ignoranza, cosí ad essi ricorre la docile umanità
in tutte le occasioni e ne fa le più assurde e lontane
applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né
alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La
tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la
vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia
dando l'infamia.
Il terzo motivo è la tortura che si dà ai
supposti rei quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi
che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e
la maestà del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti
gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far
cadere in contradizione e l'innocente che teme e il reo che cerca
di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando
sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione
dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente
pericolo.
Questo infame crociuolo della verità è un
monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione,
quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e
dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli
anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima
cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi
per li frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa
fralla tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è
che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del
reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco:
ma questa differenza è solo apparente e non reale. è
cosí poco libero il dire la verità fra gli spasimi e
gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli
effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra
volontà è sempre proporzionato alla forza della
impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la
sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque
l'impressione del dolore può crescere a segno che,
occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato
che di scegliere la strada più corta per il momento
presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è
cosí necessaria come le impressioni del fuoco o dell'acqua.
Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli
creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza
tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende
impiegato per ritrovarla. è superfluo di raddoppiare il
lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si
confessarono per gli spasimi della tortura: non vi è
nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma né
gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è
uomo che abbia spinto le sue idee di là dei bisogni della
vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e
confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti,
lo rispinge e lo spaventa. L'esito dunque della tortura è
un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo
in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità;
tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che
un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la
sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di
dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto.
L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità,
ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al
gesto, alla fisonomia d'un uomo tranquillo, molto meno
scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano
tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli
uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità.
Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze
degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.
Queste verità sono state conosciute dai romani
legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che
su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità;
queste dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere,
la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò
della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio non ci
lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è
stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più saggi
monarchi dell'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono,
legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi
nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e
libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle
presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta
necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la maggior
parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò
doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per
chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le
pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle
stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.
Questa verità è finalmente sentita, benché
confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la
confessione fatta durante la tortura se non è confermata
con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il
delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune
nazioni non permettono questa infame petizione di principio che
per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad
arbitrio del giudice: talché di due uomini ugualmente
innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà
assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo
esatto raziocinio: Io giudice dovea trovarvi rei di un tal
delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però
ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno.
Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe
alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non
confermerete ciò che avete confessato.
Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso
della tortura è che l'innocente è posto in peggiore
condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati
al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché
o confessa il delitto, ed è condannato, o è
dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo
ha un caso favorevole per sé, cioè quando,
resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come
innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque
l'innocente non può che perdere e il colpevole può
guadagnare.
La legge che comanda la tortura è una legge che dice:
Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi
uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile
diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto
contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando
di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli
strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.
Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri
delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale
a questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque è
possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa,
voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti
tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo,
perché voglio che tu sii reo.
Finalmente la tortura è data ad un accusato per
discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato
che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità,
come potrà ella servire a svelare i complici, che è
una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa
se stesso non accusi più facilmente gli altri. è
egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si
scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del
reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei
mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto
nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente
dopo la prigionia del compagno, l'incertezza della loro sorte gli
condanna da sé sola all'esilio e libera la nazione dal
pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è
nelle forze ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col
terrore gli altri uomini da un simil delitto.

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CAP 17: DEL
FISCO
Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano
pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del
principe. Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un
oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse
di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il
fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile,
contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco
altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al
reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità
dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco
piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente
dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle
leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era
un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle
procedure criminali d'allora, cosí la confessione del
delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non
facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora
(gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il
centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali.
Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena
minore della stabilita, senz'essa non soffrirà la tortura
sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi.
Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo
strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un
fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata
l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente,
e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla
disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che
una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i
prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla
condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il
fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in
favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche
volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe
perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice
diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo
squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non
cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il
delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di
far torto a quella infallibilità che l'uomo s'arroga in
tutte le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice;
perché uno si provi innocente deve esser prima dichiarato
reo: ciò chiamasi fare un processo offensivo, e tali
sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo
secolo le procedure criminali. Il vero processo, l'informativo,
cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la
ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo
stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è
pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto
di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice
posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella
natura dell'uomo la possibile verificazione di un tale sistema.

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CAP 18: DEI
GIURAMENTI
Una contradizione fralle leggi e i sentimenti naturali all'uomo
nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocché sia
un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso;
quasi che l'uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla
propria distruzione, quasi che la religione non tacesse nella
maggior parte degli uomini quando parla l'interesse. L'esperienza
di tutt'i secoli ha fatto vedere che essi hanno più d'ogni
altra cosa abusato di questo prezioso dono del cielo. E per qual
motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più
saggi l'hanno sovente violata? Troppo deboli, perché troppo
remoti dai sensi, sono per il maggior numero i motivi che la
religione contrappone al tumulto del timore ed all'amor della
vita. Gli affari del cielo si reggono con leggi affatto dissimili
da quelle che reggono gli affari umani. E perché
comprometter gli uni cogli altri? E perché metter l'uomo
nella terribile contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere
alla propria rovina? talché la legge, che obbliga ad un tal
giuramento, comanda o di esser cattivo cristiano o martire. Il
giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità,
distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di
religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte
degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere
l'esperienza, perché ciascun giudice mi può esser
testimonio che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità
ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili e per
conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali
sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che agli argini
opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente
abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi gli
corrode e gli mina insensibilmente.

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CAP 19: PRONTEZZA
DELLA PENA
Quanto la pena sarà più pronta e più
vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più
giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché
risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che
crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della
propria debolezza; più giusta, perché la privazione
della libertà essendo una pena, essa non può
precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede.
La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino
finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo
essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e
dev'essere meno dura che si possa. Il minor tempo dev'esser
misurato e dalla necessaria durazione del processo e
dall'anzianità di chi prima ha un diritto di esser
giudicato. La strettezza della carcere non può essere che
la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le
prove dei delitti. Il processo medesimo dev'essere finito nel più
breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto che
l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo? I comodi e i
piaceri di un insensibile magistrato da una parte e dall'altra le
lagrime, lo squallore d'un prigioniero? In generale il peso della
pena e la conseguenza di un delitto dev'essere la più
efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la
soffre, perché non si può chiamare legittima società
quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian
voluti assoggettare ai minori mali possibili.
Ho detto che la prontezza delle pene è più utile,
perché quanto è minore la distanza del tempo che
passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte
e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste
due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si
considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario
immancabile. Egli è dimostrato che l'unione delle idee è
il cemento che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano,
senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati
e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano
dalle idee generali e dai principii universali, cioè quanto
più sono volgari, tanto più agiscono per le
immediate e più vicine associazioni, trascurando le più
remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente
appassionati per l'oggetto a cui tendono, poiché la luce
dell'attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri
oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perché
hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti
oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far
contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talché
il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed
incerto.
Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del
delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari,
alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso,
immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo
ritardo non produce altro effetto che di sempre più
disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il
castigo d'un delitto, la fa meno come castigo che come spettacolo,
e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori
l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a
rinforzare il sentimento della pena.
Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più
l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena, cioè
che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del
delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che
dev'essere tra la spinta al delitto e la ripercussione della pena,
cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine
opposto di quello per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea
dell'infrazione della legge.

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CAP 20: VIOLENZE
Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le
sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene
corporali: né il grande né il ricco debbono poter
mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero;
altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il
premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi
è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in
alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona e diventi cosa:
vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far sortire
dalla folla delle combinazioni civili quelle che la legge gli dà
in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto che
cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano del forte è
la catena con cui lega le azioni degl'incauti e dei deboli. Questa
è la ragione per cui in alcuni governi, che hanno tutta
l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta o
s'introduce non prevista in qualche angolo negletto dal
legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s'ingrandisce.
Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi
all'aperta tirannia, ma non veggono l'insetto impercettibile che
gli rode ed apre una tanto più sicura quanto più
occulta strada al fiume inondatore.

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CAP 21: PENEDEI
NOBILI
Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i
privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni?
Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra
nobili e plebei sia utile in un governo o necessaria nella
monarchia, se egli è vero che formi un potere intermedio,
che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un
ceto che, schiavo di se stesso e di altrui, racchiude ogni
circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio,
simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli
arenosi e vasti deserti d'Arabia, e che, quando sia vero che la
disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società, sia
vero altresí che ella debba consistere piuttosto nei ceti
che negl'individui, fermarsi in una parte piuttosto che circolare
per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che nascere e
distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole
pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le
medesime pel primo e per l'ultimo cittadino. Ogni distinzione sia
negli onori sia nelle ricchezze perché sia legittima
suppone un'anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che
considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si
deve supporre che gli uomini che hanno rinunziato al naturale loro
dispotismo abbiano detto: chi sarà più
industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne'
suoi successori; ma chi è più felice o più
onorato speri di più, ma non tema meno degli altri di
violare quei patti coi quali è sopra gli altri sollevato.
Egli è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del
genere umano, ma tali decreti esistono negl'immobili rapporti
delle cose, non distruggono quei vantaggi che si suppongono
prodotti dalla nobiltà e ne impediscono gl'inconvenienti;
rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada all'impunità.
A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non
è realmente la stessa per la diversità
dell'educazione, per l'infamia che spandesi su di un'illustre
famiglia, risponderei che la sensibilità del reo non è
la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto
è fatto da chi è più favorito; e che
l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca,
essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l'infamia di
una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni
pubbliche di benevolenza all'innocente famiglia del reo. E chi non
sa che le sensibili formalità tengon luogo di ragioni al
credulo ed ammiratore popolo?

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CAP 22: FURTI
I furti che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti
con pena pecuniaria. Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui dovrebbe
esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per
l'ordinario che il delitto della miseria e della disperazione, il
delitto di quella infelice parte di uomini a cui il diritto di
proprietà (terribile, e forse non necessario diritto) non
ha lasciato che una nuda esistenza, ma come le pene pecuniarie
accrescono il numero dei rei al di sopra di quello de' delitti e
che tolgono il pane agl'innocenti per toglierlo agli scellerati,
la pena più opportuna sarà quell'unica sorta di
schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la
schiavitù per un tempo delle opere e della persona alla
comune società, per risarcirla colla propria e perfetta
dipendenza dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma
quando il furto sia misto di violenza, la pena dev'essere
parimente un misto di corporale e di servile. Altri scrittori
prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine che nasce dal
non distinguere le pene dei furti violenti da quelle dei furti
dolosi facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro
colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere
ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine
politiche conservano più d'ogni altra il moto concepito e
sono le più lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono
delitti di differente natura, ed è certissimo anche in
politica quell'assioma di matematica, che tralle quantità
eterogenee vi è l'infinito che le separa.

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CAP 23: INFAMIA
Le ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a
quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha dritto di
esigere dagli altri, debbono essere punite coll'infamia.
Quest'infamia è un segno della pubblica disapprovazione che
priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria e di
quella quasi fraternità che la società inspira. Ella
non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia
della legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle
cose, la stessa che la morale universale, o la particolare
dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari
opinioni e di quella tal nazione che inspirano. Se l'una è
differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o
l'idee della morale e della probità svaniscono, ad onta
delle declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara
infami azioni per sé indifferenti sminuisce l'infamia delle
azioni che son veramente tali. Le pene d'infamia non debbono
essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran
numero di persone in una volta: non il primo, perché gli
effetti reali e troppo frequenti delle cose d'opinione
indeboliscono la forza della opinione medesima, non il secondo,
perché l'infamia di molti si risolve nella infamia di
nessuno.
Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti
che, fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed
alimento, ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene che
frenano l'orgoglio dei fanatici coll'orgoglio degli spettatori e
dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati
sforzi la verità stessa si libera. Cosí forze
opponendo a forze ed opinioni ad opinioni il saggio legislatore
rompa l'ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata da un falso
principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne al
volgo l'originaria assurdità.
Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura
invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo ed
operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati
regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto
e di piacere che hanno per principio universale l'imitazione
fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera e la
durevole, è soggetta a questa massima generale, poiché
ella non è altro che l'arte di meglio dirigere e di rendere
conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

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CAP 24: OZIOSI
Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce
alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si
soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev'esser escluso
dalla società, cioè dev'essere bandito. Questa è
la ragione per cui i saggi governi non soffrono, nel seno del
travaglio e dell'industria, quel genere di ozio politico confuso
dagli austeri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate
dall'industria, ozio necessario ed utile a misura che la società
si dilata e l'amministrazione si ristringe. Io chiamo ozio
politico quello che non contribuisce alla società né
col travaglio né colla ricchezza, che acquista senza
giammai perdere, che, venerato dal volgo con stupida ammirazione,
risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri
che ne sono la vittima, che, essendo privo di quello stimolo della
vita attiva che è la necessità di custodire o di
aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione,
che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è
ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizi o delle virtù
de' propri antenati, e vende per attuali piaceri il pane e
l'esistenza alla industriosa povertà, ch'esercita in pace
la tacita guerra d'industria colla opulenza, in vece della incerta
e sanguinosa colla forza. E però non l'austera e limitata
virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual
sia l'ozio da punirsi.
Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali,
accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità,
ma non la certezza contro di loro, di esser rei; ma per ciò
fare è necessario uno statuto il meno arbitrario e il più
preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo
la nazione nella fatale alternativa o di temerlo o di offenderlo,
lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza
sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi contro un nazionale che
contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta che
contro chi lo fu più volte.

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CAP 25: BANDO
E CONFISCHE
Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società
di cui era membro, dev'egli esser privato dei suoi beni? Una tal
questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere
i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono
dunque essere alcuni casi in cui, proporzionatamente a' delitti,
vi sia la perdita di tutto o di parte dei beni, ed alcuni no. La
perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge
sia tale che annienti tutt'i rapporti che sono tra la società
e un cittadino delinquente; allora muore il cittadino e resta
l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso
effetto che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al
reo dovessero toccare ai legittimi successori piuttosto che al
principe, poiché la morte ed un tal bando sono lo stesso
riguardo al corpo politico. Ma non è per questa
sottigliezza che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni
hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle
vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che,
quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre
giuste, perché per esser tali debbono esser necessarie, ed
un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel
legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante
tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità
di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime
d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei
deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo e pongono
gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di
commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo che una
famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un
capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe
il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!

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CAP 26: DELLO
SPIRITO DI FAMIGLIA
Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate
dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle
repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la
società come un'unione di famiglie che come un'unione di
uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie,
ciascuna delle quali è composta di cinque persone,
compresovi il capo che la rappresenta: se l'associazione è
fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila
schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno cento
mila cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà
una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono;
nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle
piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche
mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria
degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono
l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o
sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà
a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti
saranno frenati soltanto dagl'interessi opposti di ciascuno, ma
non già da un sentimento spirante libertà ed
uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di
dettaglio e limitato a' piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle
repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e gli
condensa nelle classi principali ed importanti al bene della
maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono
nella potestà del capo, finché vive, e sono
costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente
dalle sole leggi. Avezzi a piegare ed a temere nell'età più
verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel
timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno
essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtù
nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione
di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è
una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando
l'età gli trae dalla dipendenza di natura, che è
quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa,
diventano liberi membri della città, e si assoggettano al
capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini
liberi nella grande società. Nel primo caso i figli, cioè
la più gran parte e la più utile della nazione, sono
alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame
comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci
reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine
per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto
dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione
voluta dalle leggi.
Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali
della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni
fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere
un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo. La prima inspira
soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella
insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di
persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe
di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un
idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse
volte non è il bene d'alcuno che la compone; questa insegna
di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita
ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene
l'azione. Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a
seguire la virtù che trovano inviluppata e confusa, e in
quella lontananza che nasce dall'oscurità degli oggetti sí
fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue
azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto! A misura che
la società si moltiplica, ciascun membro diviene più
piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce
proporzionalmente, se cura non è delle leggi di
rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro
limiti circonscritti, al di là de' quali crescendo,
l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la
massa di uno stato debba essere in ragione inversa della
sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo l'una
e l'altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un
ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto. Una repubblica
troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e
unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da
un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto
genio d'edificare quant'egli n'ebbe per distruggere. Un tal uomo,
se sarà ambizioso, la gloria di tutt'i secoli lo aspetta,
se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo
consoleranno della perdita dell'autorità, quando pure non
divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i
sentimenti che ci uniscono alla nazione s'indeboliscono, si
rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però
sotto il dispotismo più forte le amicizie sono più
durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia sono le
più comuni o piuttosto le sole. Da ciò può
ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della più
parte dei legislatori.

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CAP 27: DOLCEZZA
DELLE PENE
Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio
soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno dei
più gran freni dei delitti non è la crudeltà
delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseg |