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LEGGE
20 maggio 1970, n. 300 |
||
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
TITOLO
I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART.
1 - Libertà di opinione.
I lavoratori,
senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei
principi della costituzione e delle norme della presente legge.
ART.
2 - Guardie giurate.
Il
datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate,
di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18
giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela
del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di
lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento
della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate
esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di
inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro
ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi
più gravi.
ART.
3 - Personale di vigilanza.
I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati
ai lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso
di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità
per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature
esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo
comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni
per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di
cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari.
Sono
vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità
e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può
essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha
facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di controllo.
Le
visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché
nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali
casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le
visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui
al secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro,
provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti
dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari.
Le
norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed
alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di
lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore
potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando
quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può
essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti
disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e
ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda,
entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il
datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E'
fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel
corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai
fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti.
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e
secondo comma.
ART.
11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le
attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali
aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di
controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva.
ART.
12. - Istituti di patronato.
Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento
dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano
di parità, la loro attività all'interno dell'azienda,
secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART.
13. - Mansioni del lavoratore.
L'art.
2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli
non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO
II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART.
14. - Diritto di
associazione e di attività sindacale.
Il diritto di
costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro.
ART.
15. - Atti
discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto
a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore,
discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o
religiosa.
ART.
16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei
lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti,
condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno.
ART.
17. - Sindacati di
comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle
associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART.
18. - Reintegrazione nel
posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il
giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento
ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara
la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di
lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il
licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso,
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di
cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non
ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto
inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in
virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa
fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza
pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e
del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice,
in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di
prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può
essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo,
quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide
la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di
cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del
Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART.
19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali
aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali
che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più
unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire
organi di coordinamento.
ART.
20. - Assemblea.
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva
in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità
dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o
del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono
partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni
del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto
di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, anche aziendali.
ART.
21. - Referendum.
Il
datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali
che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale,
indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo
svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
ART.
22. - Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il
trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei
candidati e dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai
commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino
alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata
eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in
cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART.
23. - Permessi
retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più
favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui
la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o
frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I
permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere
inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.
b) e
c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno
per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il
diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
ART.
24. - Permessi non
retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23
hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che
intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
25. - Diritto di
affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART.
26. - Contributi
sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e
di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART.
27. - Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle
unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali
aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero
inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART.
28. - Repressione della
condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in
essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
libertà e della attività sindacale nonché del
diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore
del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto
non può essere revocata fino alla scadenza con cui il
tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera
al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel
giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del
codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'art. 36 del codice penale.
ART.
29. - Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett.
a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella
ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti
numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti
a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante
nella unità produttiva.
Quando la formazione di
rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19,
i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di
rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione
dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente
articolo, restano immutati.
ART.
30. - Permessi per i
dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi
direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui
all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
ART.
31 - Aspettativa dei
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano
eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta
la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica
ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi
sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i
periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva
il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di
cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei
lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata
durante il periodo di aspettativa.
ART.
32. - Permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori
eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,
autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente
necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione
della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o
di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o
di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO
V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART.
33. - Collocamento.
La
commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le
sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel
richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è
presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in
caso di parità prevale il voto del presidente.
La
commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente
la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i
criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore
da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al
comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la
sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura
dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì
essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il
nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle
leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza,
l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di
collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al
primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei
dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere
data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da
tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione
scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida
ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale
decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro
di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti
dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla
sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla
d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al
lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le
decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è
ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i
lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono
applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge.
Le
norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in
vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART.
34. - Richieste nominative
di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in
vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera
da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del
nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e
per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO
VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART.
35. - Campo di
applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le
disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo
comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa
più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si
applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme
di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di
lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge
alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART.
36. - Obblighi dei titolari
di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere
pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati
ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata
e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato
sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in
quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica
delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al
suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia
stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a
cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti
concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica
direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART.
37. - Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge
si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti
da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attività economica.
Le disposizioni della presente legge
si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti
dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
ART.
38. - Disposizioni
penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma,
lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con
l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le
pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata
nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al
quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART.
39. - Versamento delle
ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è
versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART.
40. - Abrogazione delle
disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le
norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART.
41 - Esenzioni
fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione
della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.
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