BIBLIOTECA | | EDICOLA | | TEATRO | | CINEMA | | IL MUSEO | | Il BAR DI MOE | | LA CASA DELLA MUSICA | | LA STANZA DELLE MANIFESTAZIONI | | | NOSTRI LUOGHI | | ARSENALE | | L'OSTERIA | | LA GATTERIA | | IL PORTO DEI RAGAZZI |
|
||
---|---|---|
STATUTO |
Art.1
- Costituzione e sede
E' costituita [...] l'Associazione
di promozione
sociale denominata IL PORTO RITROVATO, in seguito definita Associazione, al fine di svolgere
attività di promozione ed attività sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'indirizzo della sede potràessere trasferito
per
delibera del consiglio, nell'ambito del comune di Cavatore (AL).
L'Associazione puo' istituire
sedi decentrate in Italia e
all'estero su deliberazione del Consiglio esecutivo.
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.2 - Statuto e regolamento
1.L'Associazione IL PORTO RITROVATO è disciplinata dal presente statuto.
2.L'Associazione
agisce nei limiti della legge 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi
regionali, statali
e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.
3.L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto
Art.3 - Efficacia dello Statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell'attività dell'Associazione stessa.
Art. 4 -
Modificazione dello statuto
1.
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione
della assemblea, e con la maggioranza dei
due terzi dei
componenti.
Art. 5 - Interpretazione dello statuto
1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri
dell'articolo
12 delle preleggi al codice civile.
Art.6 -
Finalitàdell' Associazione
1. L'Associazione IL PORTO RITROVATO considera i processi comunicativi fondamentali per lo
sviluppo sociale e la crescita culturale e ne individua il ruolo essenziale nel facilitare dinamiche di
partecipazione e nel garantire l'accesso alle risorse.
2.
Riconosce la comunicazione come fenomeno complesso e
multidimensionale, che necessita di un
approccio globale
capace di valorizzare differenti idee, saperi, abilita', competenze,
tecniche e tecnologie.
3. L'Associazione ha pertanto lo scopo primario di favorire e promuovere la comunicazione tra persone,
gruppi formali ed informali, organizzazioni, comunità, intendendo svolgere un compito educativo e
formativo, attraverso lesperienza, lintegrazione e l'aggregazione sociale, rivolte alla maturazione delle
persone e ad innalzare la qualità della vita ed, altresì, contribuendo allo sviluppo culturale e civile dei
cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla
pratica
ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione si
propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- contribuire a
migliorare e sviluppare i processi d'interazione, scambio e
condivisione delle conoscenze tra differenti soggetti e contesti;
-
progettare, gestire, diffondere iniziative mirate allo sviluppo delle
pari opportunitànell'accesso all'informazione ed alla
comunicazione;
- contribuire alla generazione ed alla
diffusione di conoscenze anche attraverso iniziative che coinvolgano
soggetti interessati allo studio della comunicazione;
-
studiare ed applicare mezzi, tecniche e tecnologie di comunicazione;
- valutare l'efficacia della comunicazione in diversi ambiti
della vita sociale;
- facilitare l'identificazione e la
diffusione di buone prassi e suscitare e mantenere alto l'interesse
della
collettività nei confronti delle tematiche sopra citate.
Art. 7 - Attività
L'Associazione IL PORTO RITROVATO intende operare senza alcuna discriminazione di carattere
ideologico, politico, religioso, razza, sesso, età e condizioni fisiche, senza fini di lucro e con funzioni di
promozione sociale. Intende svolgere tutte le sue attività nel pieno rispetto della dignità e dei diritti delle
persone
e dell'ambiente, tramite ogni tipo di iniziativa utile alla
promozione del suo scopo.
Per il raggiungimento delle sue
finalità l'Associazione IL PORTO RITROVATO, anche attraverso
la
ollaborazione
con enti pubblici, privati e del terzo settore, potrà
realizzare una serie di azioni
fra le quali:
- sviluppare
attività di studio, documentazione, ricerca anche a livello
interdisciplinare ed attività di progettazione,
valutazione e consulenza nel campo delle materie
umanistiche,
religiose, filosofiche, scientifiche, politiche, musicali;
-
promuovere e realizzare attività di formazione,
autoformazione, informazione e sensibilizzazione;
-raccogliere,
curare e diffondere dati e notizie utili ai propri scopi attraverso
tutti i mezzi necessari;
-promuovere il diritto alla salute
e alla qualità di vita; favorire la crescita delle
persone attraverso attività di promozione culturale diffusa,
operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo
luoghi, spazi, anche virtuali, e manifestazioni per la creazione e la
fruizione culturale;
- favorire l'interazione e lo scambio di
esperienze tra associazioni ed altri enti in Italia e
all'estero;
-favorire la promozione di ogni forma di
approfondimento e arricchimento culturale, con gemellaggi e scambi
nazionali ed internazionali;
-sviluppare editoria, su
supporto cartaceo, magnetico, audiovisivo ed informatico;
-
costituire e gestire biblioteche e centri di documentazione
consultabili tramite un sito informatico sugli operatori di settore,
sulle ricerche e formazioni, sulle pubblicazioni fatte;
-curare
la creazione di una biblioteca specializzata nei settori sopra
indicati, e di uno specifico ufficio bibliografico computerizzato e
di una banca dati elettronica ed interattiva tramite internet;
-
realizzare strumenti operativi di varia natura, pubblicazioni
divulgative in ogni formato;
- organizzare uneditoria
(cartacea e su supporto informatico) per la pubblicazione di manuali
divulgativi, volumi tecnico - scientifici, volumi umanistici, atti di
convegni, brochure, riviste, quaderni specifici, materiale
informatico, audiovisivo e magnetico ed un giornale telematico in
internet;
- promuovere ed organizzare eventi ed iniziative
culturali, quali, ad esempio organizzare convegni, seminari, stages,
conferenze, tavole rotonde, giornate di studio, esposizioni e mostre,
concerti e pubbliche manifestazioni;
- istituire premi, borse
di studio e concorsi;
-stabilire relazioni con istituzioni ed
enti italiani e stranieri.
L'Associazione potrà istituire i servizi ritenuti necessari, nonché intrattenere rapporti con
Istituzioni, Enti, Associazioni, Aziende pubbliche e private. Potrà promuovere, aderire a
federazioni ed associazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità.
L'Associazione potràinoltre compiere le operazioni mobiliari e immobiliari strumentali al
conseguimento
dell'oggetto sociale. I convenuti stabiliscono, inoltre, che, onde
realizzare al
meglio le proprie attività, potrà
compiere ogni operazione finanziaria e patrimoniale ritenuta a tal
fine opportuna, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo,
la compra-vendita di beni immobili e
mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca
relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni ed altri impegni.
Art
8 - Aderenti e quota sociale - Ammissione
1. Sono aderenti
all'Associazione tutte le persone che, condividendo i principi del
presente Statuto, ne
facciano richiesta scritta, abbiano versato la quota sociale e la cui domanda di adesione sia accolta dal
Consiglio
Esecutivo. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del
consiglio.
2. La quota sociale e' intrasmissibile e non e'
rivalutabile.
Art. 9 - Diritti
1.
Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere il
consiglio esecutivo
2. Essi hanno i diritti di informazione e
di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli
aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle
spese effettivamente sostenute per
l'attività
prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
Art.
11 - Doveri
1. Gli aderenti all'Associazione devono
svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e
gratuito,
senza fini di lucro.Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da
spirito
di solidarietàed attuato con correttezza e buona fede.
3.
le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito
4.
Gli aderenti possono contribuire alla realizzazione della finalità
dell'Associazione, sia con proposte che
con
il lavoro volontario o professionale.
5. E' istituito un
Registro dei soci compilato da un socio incaricato ogni anno dal
Consiglio Esecutivo.
6. E'
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Art. 12 - Esclusione
Gli
aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
-
dimissioni volontarie;
- decesso
- non aver
effettuato il versamento della quota associativa entro novanta giorni
dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio Esecutivo;
-
in caso di comportamenti incompatibili con le finalità
dell'Associazione.Tale esclusione è deliberata dal Consiglio
Esecutivo; si applica al riguardo l'art.24 del Codice Civile.
Art.
13 - Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea,
il Consiglio Esecutivo, il Presidente.
Art. 14 -
Assemblea
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Essa è presieduta ed è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, mediante
affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Associazione, almeno 15 giorni
prima
di quello fissato per l'adunanza.
3. In prima convocazione
l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente
costituita con la presenza
della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli aderenti presenti; l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la
presenza
di almeno un terzo degli aderenti.
4. Le deliberazioni
dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge i
membri del Consiglio Esecutivo; - approva il
programma generale di attività e il rendiconto annuale; - determina, nel rispetto dell'oggetto sociale, l'utilizzo
di
eventuali avanzi di gestione o la copertura del disavanzo.
6.
L'Assemblea straordinaria è convocata nei modi e nei tempi di
quella ordinaria ed ha per oggetto le
modifiche
dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
7. Delle
deliberazioni assembleari verrà redatto verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario, di cui
tutti
i soci potranno prendere visione. Il verbale è tenuto, a cura
del presidente, nella sede dell'Associazione.
8. I soci
potranno farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio a mezzo di
delega scritta; ogni socio non
potrà essere portatore di più di una delega.
Art.15 - Consiglio Esecutivo
1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da un numero di membri
variabile da un minimo di due ad un massimo di quattro, eletti dall'assemblea previa determinazione del
numero. Il Consiglio dura in carica un biennio, con possibilità di rinnovo.
2. Il Consiglio Esecutivo, in occasione della sua prima riunione dopo le elezioni, elegge al suo interno il
Presidente ed il Vicepresidente.
3. Il Consiglio Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e quando
ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di
almeno sette giorni. Il Consiglio Esecutivo ha i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento
dell'Associazione; - redigere e sottoporre alla discussione dell'Assemblea i bilanci o rendiconti preventivi e
consuntivi annuali; - accogliere le domande di attività professionali e di volontariato formulate da soci o da
persone esterne; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale
approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività
e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale e attivare
collaborazioni professionali o saltuarie; - eleggere il Presidente; -
eleggere il
Vicepresidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impedito nell'esercizio delle proprie funzioni; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; -
deliberare l'esclusione dei soci ai sensi del precedente articolo 4; - ratificare, nella prima seduta successiva,
provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; - stabilire la
quota associativa; - stabilire modifiche del regolamento interno.
5. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente, e in caso di
assenza quello del vice-presidente, vale il doppio.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la
maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Art. 16 Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; egli convoca e presiede
le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
1. Il presidente dura in carica cinque anni. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea
per l'elezione di un nuovo membro del consiglio esecutivo.
Il presidente rappresenta l'Associazione, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano I'Associazione,
stipulando
le convenzioni, i contratti, e compiendo tutti gli atti giuridici
relativi all'Associazione.
2. Il presidente presiede
I'assemblea e il consiglio esecutivo e cura l'ordinato svolgimento
dei lavori
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura
che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove puo'
essere consultato dagli aderenti.
Art. 18 - Risorse economiche
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: - beni
immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà; -
donazioni, erogazioni, lasciti, liberalità.
3. Le
entrate dell'Associazione sono costituite da: - quote sociali; -
contribuzioni volontarie; - contributi
pubblici e privati; - introiti derivanti dalle proprie attività; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'Associazione a qualunque titolo; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; -
contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - corrispettivi per servizi specifici da
parte dei soci.
4. L'Associazione non potrà avere né distribuire utili. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno iscritti
a
riserva, in attesa di utilizzazione conforme agli scopi sociali.
5.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal
Consiglio che delibera sull'utilizzazione
di
esse, in armonia con le finalità statutarie.
6. I
lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal
Consiglio, che delibera sull'utilizzazione
di essi in armonia con le finalità statutarie.
Art.
19 - Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione ha
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque
causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di
cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art.
20 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente
statuto, si fa riferimento alle vigenti leggi.
|
MOTORI
DI RICERCA | UFFICIO
INFORMAZIONI | LA
POSTA | CHAT
| SMS
gratis | LINK
TO LINK!
|
LA CAPITANERIA DEL PORTO | Mailing
List | Forum | Newsletter | Il
libro degli ospiti | ARCHIVIO
| LA
POESIA DEL FARO|