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IL PORTO RITROVATO

STATUTO


Art.1 - Costituzione e sede

E' costituita [...] l'Associazione di promozione

sociale denominata IL PORTO RITROVATO, in seguito definita Associazione, al fine di svolgere

attività di promozione ed attività sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel

pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'indirizzo della sede potràessere trasferito

per delibera del consiglio, nell'ambito del comune di Cavatore (AL). L'Associazione puo' istituire

sedi decentrate in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio esecutivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Statuto e regolamento

1.L'Associazione IL PORTO RITROVATO è disciplinata dal presente statuto.

2.L'Associazione agisce nei limiti della legge 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali

e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto

Art.3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Modificazione dello statuto

1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei

due terzi dei componenti.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri

dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.6 - Finalitàdell' Associazione

1. L'Associazione IL PORTO RITROVATO considera i processi comunicativi fondamentali per lo

sviluppo sociale e la crescita culturale e ne individua il ruolo essenziale nel facilitare dinamiche di

partecipazione e nel garantire l'accesso alle risorse.

2. Riconosce la comunicazione come fenomeno complesso e multidimensionale, che necessita di un

approccio globale capace di valorizzare differenti idee, saperi, abilita', competenze, tecniche e tecnologie.

3. L'Associazione ha pertanto lo scopo primario di favorire e promuovere la comunicazione tra persone,

gruppi formali ed informali, organizzazioni, comunità, intendendo svolgere un compito educativo e

formativo, attraverso l’esperienza, l’integrazione e l'aggregazione sociale, rivolte alla maturazione delle

persone e ad innalzare la qualità della vita ed, altresì, contribuendo allo sviluppo culturale e civile dei

cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla

pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- contribuire a migliorare e sviluppare i processi d'interazione, scambio e condivisione delle conoscenze tra differenti soggetti e contesti;

- progettare, gestire, diffondere iniziative mirate allo sviluppo delle pari opportunitànell'accesso all'informazione ed alla comunicazione;

- contribuire alla generazione ed alla diffusione di conoscenze anche attraverso iniziative che coinvolgano soggetti interessati allo studio della comunicazione;

- studiare ed applicare mezzi, tecniche e tecnologie di comunicazione;

- valutare l'efficacia della comunicazione in diversi ambiti della vita sociale;

- facilitare l'identificazione e la diffusione di buone prassi e suscitare e mantenere alto l'interesse della

collettività nei confronti delle tematiche sopra citate.

Art. 7 - Attività

L'Associazione IL PORTO RITROVATO intende operare senza alcuna discriminazione di carattere


ideologico, politico, religioso, razza, sesso, età e condizioni fisiche, senza fini di lucro e con funzioni di


promozione sociale. Intende svolgere tutte le sue attività nel pieno rispetto della dignità e dei diritti delle


persone e dell'ambiente, tramite ogni tipo di iniziativa utile alla promozione del suo scopo.


Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione IL PORTO RITROVATO, anche attraverso la


ollaborazione con enti pubblici, privati e del terzo settore, potrà realizzare una serie di azioni

fra le quali:
- sviluppare attività di studio, documentazione, ricerca anche a livello

interdisciplinare ed attività di progettazione, valutazione e consulenza nel campo delle materie

umanistiche, religiose, filosofiche, scientifiche, politiche, musicali;

- promuovere e realizzare attività di formazione, autoformazione, informazione e sensibilizzazione;

-raccogliere, curare e diffondere dati e notizie utili ai propri scopi attraverso tutti i mezzi necessari;

-promuovere il diritto alla salute e alla qualità di vita; favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi, spazi, anche virtuali, e manifestazioni per la creazione e la fruizione culturale;

- favorire l'interazione e lo scambio di esperienze tra associazioni ed altri enti in Italia e all'estero;

-favorire la promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento culturale, con gemellaggi e scambi nazionali ed internazionali;

-sviluppare editoria, su supporto cartaceo, magnetico, audiovisivo ed informatico;

- costituire e gestire biblioteche e centri di documentazione consultabili tramite un sito informatico sugli operatori di settore, sulle ricerche e formazioni, sulle pubblicazioni fatte;

-curare la creazione di una biblioteca specializzata nei settori sopra indicati, e di uno specifico ufficio bibliografico computerizzato e di una banca dati elettronica ed interattiva tramite internet;

- realizzare strumenti operativi di varia natura, pubblicazioni divulgative in ogni formato;

- organizzare un’editoria (cartacea e su supporto informatico) per la pubblicazione di manuali divulgativi, volumi tecnico - scientifici, volumi umanistici, atti di convegni, brochure, riviste, quaderni specifici, materiale informatico, audiovisivo e magnetico ed un giornale telematico in internet;

- promuovere ed organizzare eventi ed iniziative culturali, quali, ad esempio organizzare convegni, seminari, stages, conferenze, tavole rotonde, giornate di studio, esposizioni e mostre, concerti e pubbliche manifestazioni;

- istituire premi, borse di studio e concorsi;

-stabilire relazioni con istituzioni ed enti italiani e stranieri.


L'Associazione potrà istituire i servizi ritenuti necessari, nonché intrattenere rapporti con


Istituzioni, Enti, Associazioni, Aziende pubbliche e private. Potrà promuovere, aderire a


federazioni ed associazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità.


L'Associazione potràinoltre compiere le operazioni mobiliari e immobiliari strumentali al


conseguimento dell'oggetto sociale. I convenuti stabiliscono, inoltre, che, onde realizzare al

meglio le proprie attività, potrà compiere ogni operazione finanziaria e patrimoniale ritenuta a tal

fine opportuna, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, la compra-vendita di beni immobili e


mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca


relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni ed altri impegni.


Art 8 - Aderenti e quota sociale - Ammissione

1. Sono aderenti all'Associazione tutte le persone che, condividendo i principi del presente Statuto, ne

facciano richiesta scritta, abbiano versato la quota sociale e la cui domanda di adesione sia accolta dal

Consiglio Esecutivo. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del consiglio.

2. La quota sociale e' intrasmissibile e non e' rivalutabile.

Art. 9 - Diritti

1. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere il consiglio esecutivo

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per

l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

Art. 11 - Doveri

1. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro.Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da

spirito di solidarietàed attuato con correttezza e buona fede.

3. le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito

4. Gli aderenti possono contribuire alla realizzazione della finalità dell'Associazione, sia con proposte che

con il lavoro volontario o professionale.

5. E' istituito un Registro dei soci compilato da un socio incaricato ogni anno dal Consiglio Esecutivo.

6. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 12 - Esclusione

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;

- decesso

- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio Esecutivo;

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.Tale esclusione è deliberata dal Consiglio Esecutivo; si applica al riguardo l'art.24 del Codice Civile.

Art. 13 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo, il Presidente.


Art. 14 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. Essa è presieduta ed è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, mediante

affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Associazione, almeno 15 giorni

prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza

della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli aderenti presenti; l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la

presenza di almeno un terzo degli aderenti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge i membri del Consiglio Esecutivo; - approva il

programma generale di attività e il rendiconto annuale; - determina, nel rispetto dell'oggetto sociale, l'utilizzo

di eventuali avanzi di gestione o la copertura del disavanzo.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata nei modi e nei tempi di quella ordinaria ed ha per oggetto le

modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

7. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di cui

tutti i soci potranno prendere visione. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.

8. I soci potranno farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta; ogni socio non

potrà essere portatore di più di una delega.

Art.15 - Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da un numero di membri

variabile da un minimo di due ad un massimo di quattro, eletti dall'assemblea previa determinazione del

numero. Il Consiglio dura in carica un biennio, con possibilità di rinnovo.

2. Il Consiglio Esecutivo, in occasione della sua prima riunione dopo le elezioni, elegge al suo interno il

Presidente ed il Vicepresidente.

3. Il Consiglio Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e quando

ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire

entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di

almeno sette giorni. Il Consiglio Esecutivo ha i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento

dell'Associazione; - redigere e sottoporre alla discussione dell'Assemblea i bilanci o rendiconti preventivi e

consuntivi annuali; - accogliere le domande di attività professionali e di volontariato formulate da soci o da

persone esterne; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma

generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere il personale e attivare collaborazioni professionali o saltuarie; - eleggere il Presidente; - eleggere il

Vicepresidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

impedito nell'esercizio delle proprie funzioni; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; -

deliberare l'esclusione dei soci ai sensi del precedente articolo 4; - ratificare, nella prima seduta successiva,

provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; - stabilire la

quota associativa; - stabilire modifiche del regolamento interno.

5. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente, e in caso di

assenza quello del vice-presidente, vale il doppio.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la

maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla

sostituzione dei mancanti.

Art. 16 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo nel suo seno a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; egli convoca e presiede

le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo.

3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo,

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

1. Il presidente dura in carica cinque anni. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea

per l'elezione di un nuovo membro del consiglio esecutivo.

Art.17 - Funzioni del Presidente

Il presidente rappresenta l'Associazione, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano I'Associazione,

stipulando le convenzioni, i contratti, e compiendo tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

2. Il presidente presiede I'assemblea e il consiglio esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori

3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove puo'

essere consultato dagli aderenti.

Art. 18 - Risorse economiche

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: - beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà; - donazioni, erogazioni, lasciti, liberalità.

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - quote sociali; - contribuzioni volontarie; - contributi

pubblici e privati; - introiti derivanti dalle proprie attività; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti

all'Associazione a qualunque titolo; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; -

contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - corrispettivi per servizi specifici da

parte dei soci.

4. L'Associazione non potrà avere né distribuire utili. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno iscritti

a riserva, in attesa di utilizzazione conforme agli scopi sociali.

5. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio che delibera sull'utilizzazione

di esse, in armonia con le finalità statutarie.

6. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio, che delibera sull'utilizzazione

di essi in armonia con le finalità statutarie.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque

causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di

cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge.


Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti leggi.

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