PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1.
LItalia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede ladempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i
lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, unattività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dellautonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con lordinamento giuridico italiano.
I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
Lordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese leffettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto dasilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è
ammessa lestradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
LItalia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
Art. 12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I

RAPPORTI
CIVILI
Art. 13.
La libertà
personale è inviolabile. Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dellautorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, lautorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore allautorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il
domicilio è inviolabile.
Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà
e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dellautorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Art. 16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o
di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senzarmi.
Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e
di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto duna
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per
la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dellautorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per lindicazione dei
responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dellautorità giudiziaria, il
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia allautorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro sintende revocato e privo di ogni
effetto.
La legge
può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa
è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art. 26.
Lestradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può
in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La
responsabilità penale è personale.
Limputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Art. 28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
TITOLO II

RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sulleguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dellunità familiare.
Art. 30.
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi
di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e ladempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, linfanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dellindividuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33.
Larte
e la scienza sono libere e libero ne è linsegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sullistruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per lammissione ai vari ordini
e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
labilitazione allesercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola
è aperta a tutti.
Listruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III

RAPPORTI
ECONOMICI
Art. 35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la
formazione e lelevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nellinteresse generale, e tutela il lavoro
italiano allestero.
Art. 36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia unesistenza
libera e dignitosa.
La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire ladempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e allassistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto alleducazione e
allavviamento professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
Lassistenza
privata è libera.
Art. 39.
Lorganizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali
il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto
di sciopero si esercita nellambito delle leggi che lo
regolano.
Art. 41.
Liniziativa
economica privata è libera.
Non può
svolgersi in contrasto con lutilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché
lattività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
dinteresse generale.
La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di
utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà.
La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce lincremento con i
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dellartigianato.
Art. 46.
Ai fini
della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla lesercizio del credito.
Favorisce
laccesso del risparmio popolare alla proprietà
dellabitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO IV

RAPPORTI
POLITICI
Art. 48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La legge
stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tal fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto
di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50.
Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i
cittadini delluno o dellaltro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge
può, per lammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
Art. 52.
La difesa
della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né lesercizio dei
diritti politici.
Lordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO I

IL
PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero
dei deputati è di seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dallultimo censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero
dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle dAosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 58.
I senatori
sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
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