P
R E A M B O L O
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana, i loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato
che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato
che i popoli Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità
e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato
che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà
è della massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni;
L'ASSEMBLEA
GENERALE PROCLAMA:
la
presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di
questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale ed
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra
quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
art.
1:
Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
art.
2:
Ad
ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di
sovranità.
art.
3:
Ogni
individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
art.
4:
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
art.
5:
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudele, inumani o degradanti.
art.
6:
Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
art.
7:
Tutti
sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
art.
8:
Ogni
individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino
i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
art.
9:
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
art.
10:
Ogni
individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei sui diritti e dei
suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
art.
11:
Ogni
individuo accusato di un reato è presunto innocente sino
a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
Nessun
individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od ommissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non
costituisce reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso.
art.
12:
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo
onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
art.
13:
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni
individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
art.
14:
Ogni
individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
Questo
diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
art.
15:
Ogni
individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
art.
16:
Uomini
e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
Il
matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
La
famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato.
art.
17:
Ogni
individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
art.
18:
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti.
art.
19:
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
art.
20:
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
Nessuno
può essere costretto a far parte di un'associazione.
art.
21:
Ogni
individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
Ogni
individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
La
volontà popolare è il fondamento dell'autorità
di governo; tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
art.
22:
Ogni
individuo, in quanto membro della società, ha diritto
alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
art.
23:
Ogni
individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
Ogni
individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
Ogni
individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
Ogni
individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
art.
24:
Ogni
individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in
ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e
ferie periodiche retribuite.
art.
25:
Ogni
individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La
maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa protezione sociale.
art.
26:
Ogni
individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione
deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I
genitori hanno diritto di priorità nella scelta di
istruzione da impartire ai loro figli.
art.
27:
Ogni
individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni
individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
art.
28:
Ogni
individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel
quale i diritti e la libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
art.
29:
Ogni
individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
Nell'esercizio
dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le
giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
Questi
diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
art.
30:
Nulla
nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.
10
dicembre 1948
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