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Gran
Consiglio del Fascismo |
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Approvata
dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938,
pubblicata
sul "Foglio d'ordine" del Partito Nazionale Fascista, il 26
ottobre 1938
Il Gran Consiglio del
Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità
urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza
razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge
un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e
qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere
gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da
incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non è
che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il
divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti
alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici -
personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne
straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di
italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà
avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al
prestigio della razza nei territori dell'Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del
Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione
della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in
tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è
stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la
guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal
1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani,
nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché
antitetico a quella che è la psicologia, la politica,
l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo
ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla
parte dei bolscevici di Barcellona.
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del
Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel
Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere
ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il
termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è
indispensabile.
Il Gran Consiglio del Fascismo
decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno
sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero
dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei
stranieri i quali:
a) abbiano un'età
superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un
matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del
Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce
quanto segue:
a) è di razza ebraica colui che
nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è
considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da
madre di nazionalità straniera;
c) è
considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un
matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d)
non è considerato di razza ebraica colui che è nato da
un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori
della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna
discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso
l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di
ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi
demeritato - i quali appartengono a:
1) famiglie di
Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo;
libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie
dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre
libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito
di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa
fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti
della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti
iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre
del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie
aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita
commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani
di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie,
nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della
cittadinanza italiana, non potranno:
a) essere
iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere
possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino
cento o più persone;
c) essere possessori di
oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare
servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni
sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il
Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1) che
agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il
normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di
pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente
repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda
il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità
ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme
alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per
ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del
Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per
deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata
immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.
Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno
essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che
l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
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